Ogni Istituto Italiano di Cultura all'estero costa in media più di 300.000 euro all'anno
Tuesday, 15th October 2013 

ROMA - 17.469.896 euro: questo l’ammontare delle entrate derivanti da servizi (inclusi i corsi di lingua al lordo delle spese) e da sponsorizzazioni degli Istituti Italiani di Cultura all’estero.

La cifra, riferita al 2010, è stata confermata dal Sottosegretario agli esteri Staffan De Mistura nella risposta all’interrogazione del senatore Lannutti (Idv) che chiedeva chiarimenti sugli introiti degli IIC ma anche sulle modalità di selezione dei direttori di "chiara fama".

"Per quanto concerne la rete degli Istituti italiani di cultura ed i fondi da loro gestiti, - spiega De Mistura – il Ministero assegna ogni anno a ciascun istituto una dotazione finanziaria (capitolo 2761) con cui copre tutte le spese per il funzionamento e le attività. Nel corso dell’anno 2010 è stata erogata agli 89 istituti di cultura una somma complessiva di 13.901.000 euro, con una media di stanziamento per istituto pari a 156.191 euro. Nel corso del 2011 è stata erogata invece ai 90 istituti (89 + la riattivata sezione di Hong Kong) la somma complessiva di 12.228.492 euro, con una media di stanziamento per istituto pari a 135.872 euro".

Sul fronte degli introiti degli IIC, "nel corso del 2010, questi ammontano a 17.469.896 euro. Tale ammontare corrisponde alle entrate derivanti da servizi (inclusi i corsi di lingua al lordo delle spese) e da sponsorizzazioni. Dividendo tale ammontare per il numero degli istituti (89), risulta una media di introiti per istituto pari a 196.290 euro. Tali introiti confluiscono nei bilanci di gestione di ogni singolo istituto per essere reimpiegati in attività di promozione della lingua e cultura italiana".

Il sottosegretario richiama quindi le norme di legge che regolano il reclutamento del personale: "Gli IIC – scrive in proposito – sono uffici all’estero del Ministero e sono regolamentati dalla legge n. 401 del 1990 e dal successivo decreto ministeriale n. 392 del 27 aprile 1995 recante il regolamento d’attuazione della legge stessa. L’art. 7 e successivi della legge n. 401 definiscono dettagliatamente le finalità degli istituti, le procedure e le modalità di reclutamento del personale dell’area della promozione culturale (APC) da assegnare ai vari istituti, così come le modalità di finanziamento, di controllo e rendicontazione dei procedimenti di spesa. Tali procedimenti di spesa si svolgono nel rispetto dei principi e delle disposizioni normative dettate in materia di contabilità di Stato e sono sottoposti al controllo esercitato dalla Corte dei conti. In particolare, per quanto concerne il reclutamento del personale dell’APC, l’art. 12 della legge n. 401 prevede che "1. l’accesso alle qualifiche funzionali dell’area della promozione culturale e al ruolo degli esperti di cui all’articolo 11, avviene in conformità alla normativa vigente per il personale di analogo livello e qualifica del Ministero. (...).

3. I titoli di studio nonché i requisiti linguistici e culturali per l’accesso ai concorsi sono definiti con decreto del Ministro, emanato di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sentito il parere della Commissione di cui all’articolo 4.

4. Le modalità concernenti lo svolgimento del concorso, la forma delle prove, le materie d’esame, la composizione delle commissioni giudicatrici e la formazione delle graduatorie sono definite con decreto del Ministro, emanato di concerto con il Ministro per la funzione pubblica".

Quanto ai direttori, De Mistura ha ricordato che "la legge n. 401 all’art. 14 prevede che "sono nominati dai Ministro fra il personale dei livelli IX e VIII appartenente all’area della promozione culturale, sentito il parere della Commissione di cui all’articolo 4.

2. La funzione di direttore di Istituto può essere conferita anche agli esperti del ruolo dirigenziale di cui comma 2 dell’articolo II.

3. La nomina e la destinazione dei direttori degli Istituti sono disposte con decreto del Ministro, su proposta del direttore generale per le relazioni culturali, anche sulla base delle competenze relative all’area geografica di destinazione e delle aspirazioni espresse dall’interessato". Come specificato dall'interrogante, il paragrafo 6 della stesso articolo prevede che "la funzione di direttore può essere altresì conferita, in relazione alle esigenze di particolari sedi, a persone di prestigio culturale ed elevata competenza anche in relazione alla organizzazione della promozione culturale, con le procedure di cui all’articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, sentito il parere della Commissione di cui all’articolo 4 della presente legge. Le nomine, di durata biennale, rinnovabili per una pari durata una sola volta, potranno essere effettuate entro il limite massimo di dieci unità".

Per "assicurare trasparenza nell’iter di nomina dei direttori degli IIC, le disposizioni normative richiamate prevedono un ruolo specifico della Commissione nazionale per la promozione della cultura italiana all’estero, istituita dalla stessa legge n. 401 che ne regolamenta anche composizione e funzioni (artt. 4 e 5). In particolare la Commissione garantisce un coinvolgimento delle maggiori istanze del mondo culturale, scientifico ed accademico, istituzionale e non, nella trattazione delle diverse tematiche attinenti appunto alla promozione della lingua e della cultura italiana all’estero. Le procedure di selezione e valutazione già in atto sono state ulteriormente rafforzate dal ministro Terzi. Sono state infatti elaborate delle linee guida, condivise con la Commissione nazionale stessa, per la selezione dei candidati che aspirano a dirigere IIC in base a quanto previsto dal par. 6 dell’art. 14 della legge n. 401".

"Alla luce degli incarichi di alta responsabilità che tali candidati sono chiamati a svolgere, - annota De Mistura – con le linee guida vengono individuati requisiti e criteri di selezione necessari ad identificare i titolari di tali funzioni nell’ambito di quanto prevede la normativa vigente (art. 14.6 della legge n. 401 del 1990) che per la nomina dei Direttori di “chiara fama” richiede, accanto al prestigio culturale, elevate competenze in materia organizzativa e promozionale. La destinazione presso gli Istituti di cultura del restante personale dell’APC, così come del ruolo dirigenziale degli esperti, avviene attraverso una procedura regolamentata dalla normativa vigente (legislazione e contratto nazionale), nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, con modalità analoghe a quelle seguite per le assegnazioni di tutti i funzionari del Ministero". (aise)

Dal nostro punto di vista è uno scandalo che si trovino tanti soldi per un Istituto di Cultura a Pretoria di cui lo stesso console generale Enrico De Agostini raccomanda la chiusura mentre non si trova una lira per sostenere l'insegnamento della lingua italiana da parte della Dante Alighieri che produce infinitamente più risultati e mantiene viva la cultura della patria d'origine fra gli italiani delle nuove generazioni.

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